Sicurezza
Gli argomenti trattati sono di seguito:
- Lavorare in sicurezza
- Informazioni utili
- Emergenze
- Norme per i laboratori
- Norme di prevenzione
- Piano di emergenza
- Informazioni per le imprese
- Acquisti e forniture
Acquisti e forniture
Generalità
L’acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l’uso di energie, deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela richiedendo al costruttore/fornitore esplicitamente la marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica, schede di sicurezza e cautele nell’utilizzo. Tale dichiarazione è obbligatoria per procedere al perfezionamento del mandato di pagamento e ad esso allegata e garantisce l’idoneità dell’acquisto. Tale documentazione deve essere mantenuta a disposizione del servizio di Prevenzione e Protezione e degli organi di controllo. L’ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, di materiali e sostanze deve essere compatibile con i locali ove questi saranno posizionati. Nel caso di modifiche di macchine esistenti e/o costruzione ex-novo di macchine deve essere fornito al servizio di Prevenzione e Protezione un certificato di conformità e un fascicolo tecnico appositamente predisposto. Contestualmente all’acquisto di prodotti chimici e/o tossico-nocivi, dovrà essere richiesta alle ditte fornitrici la scheda di sicurezza chimico-tossicologica che dovrà essere comprensibile e a disposizione dei lavoratori. Non è ammesso l’acquisto e la detenzione di sostanze chimiche nocive per la salute se sprovviste di tale scheda.
(estratto dalla "Direttiva interna per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro", allegato IV, A1.10)
- per attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi: dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione
- per attrezzature e apparecchiature elettroniche: dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di compatibilità elettromagnetica
- per le sostanze chimiche: scheda di sicurezza e cautele nell’utilizzo
Marcatura CE
La marcatura CE, apposta sul prodotto, garantisce che il prodotto rispetta le direttive (e le leggi) ad esso applicabili. Tutti i prodotti muniti della marcatura CE possono circolare liberamente su tutto il territorio comunitario e nessuno Stato membro può limitare o impedire la loro immissione sul mercato.Prodotti con obbligo di marcatura CE di usuale acquisto in Dipartimento
MATERIALE ELETTRICO IN BASSA TENSIONE | materiale elettrico destinato ad essere usato in "bassa tensione" (fra 50 V e 1000 V in alternata e fra 75 V e 1500 V in continua) |
COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA | apparecchi, dispositivi, sistemi elettrici/elettronici le cui emissioni elettromagnetiche possono disturbare altri apparecchi, dispositivi o sistemi oppure il cui funzionamento può essere disturbato da perturbazioni elettromagnetiche. |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI | qualsiasi prodotto e dispositivo con la funzione di salvaguardare da rischi per la salute o la sicurezza la persona che li indossi o comunque li porti con sé |
APPARECCHIATURE TERMINALI DI TELECOMUNICAZIONE | le apparecchiature che possono essere collegate mediante un sistema cablato, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni nonché le apparecchiature di ricezione e trasmissione di radiocomunicazioni via satellite |
Documentazione necessaria
Va richiesta al fornitore:Informazioni essenziali al personale di imprese appaltatrici
Nel caso di affidamento a terzi di lavori all’interno dell’azienda, il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, impone le seguenti disposizioni.
Art. 26.
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
E' stato elborato un documento che ha lo scopo di fornire le informazioni essenziali sulla sicurezza al personale di imprese appaltatrici che svolgono servizi all’interno del Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN).
La prima parte di questo documento è dedicata alle norme da seguire per la prevenzione degli infortuni e degli incendi.
Nella seconda parte si forniscono indicazioni in merito al comportamento da adottare in caso di emergenza.
In appendice sono riportate informazioni utili relative ai servizi del Dipartimento.
Norme di prevenzione
Prevenzione infortuni
Allo scopo di ridurre il rischio di infortuni in generale si deve:
- astenersi dall’effettuare manovre che possano compromettere la sicurezza propria e altrui;
- collaborare con gli addetti alla sicurezza e i responsabili di laboratorio segnalando eventuali incidenti o situazioni particolari di rischio;
- osservare il divieto di fumare negli spazi segnalati, nelle aule e nei laboratori;
- accedere ai laboratori dove è segnalata la presenza di particolari pericoli solo se espressamente autorizzati dal responsabile.
Prevenzione antincendio
La prevenzione degli incendi (o la limitazione dei danni conseguenti all’eventuale incendio) si realizza soprattutto attraverso il corretto comportamento di ciascuno e il rispetto delle norme. In particolare:
- Mantenere sgombre le vie di fuga e in particolar modo le uscite di sicurezza
- Mantenere chiuse le porte tagliafuoco
- Non utilizzare i cestini per i rifiuti come posacenere
- Rispettare la segnaletica di divieto
- Limitare il carico d’incendio
Per carico d’incendio s’intende il rapporto tra potere calorifico (normalizzato a quello tipico del legname) liberato dalla combustione dei materiali infiammabili presenti in un locale e la superficie in pianta del locale stesso.
I limiti di legge sono riportati in tabella:
di passaggio | |||
fuori terra | |||
interrati |
Nel caso della carta compressa (che nel nostro specifico è il materiale infiammabile più diffuso) il carico d’incendio può essere calcolato moltiplicando per 2,5 il peso della carta, ovvero stimando in 75Kg il carico di ogni metro lineare di scaffale occupato, e dividendo per la superficie del locale.
Videoterminali
Le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti prodotte dal videoterminale non sono "pregiudizievoli alla salute dei lavoratori" che vi sono addetti: ad una distanza di 5 cm da qualsiasi punto dalla superficie esterna dell'apparecchio, l’intensità di dose non raggiunge mai il limite di 0,5 mR/h prescritto dal DPR n. 1428/68.
Problemi possono sorgere invece a causa di un cattivo posizionamento della macchina, di una postura eccessivamente statica e/o di una non corretta illuminazione dei locali.
Disturbi oculo-visivi e scheletrici derivano soprattutto dalla staticità delle posizioni di lavoro: è necessario pertanto che almeno ogni ora vi siano cambiamenti di posizione del corpo ed ogni 4 ore vi siano pause nel lavoro al videoterminale. La legge, per quanto riguarda gli addetti che lavorano in maniera continuativa nell'arco della settimana per almeno 4 ore al giorno al videoterminale, prevede delle pause di 15 minuti ogni due ore.
Anche per un uso non continuativo del videoterminale è sempre consigliabile:
- sistemare sedia, schermo, tastiera e mouse in modo da poter assumere una posizione confortevole;
- che lo schermo video sia perpendicolare alla direzione della luce;
- alternare il più possibile periodi di lavoro al videoterminale con altre attività, anche per pochi minuti, cercando di interrompere la postura fissa che richiede il videoterminale;
- nelle pause di lavoro non rimanere seduti ed evitare di impegnare la vista con lettura , TV, ecc.;
- durante il lavoro ogni tanto:
- socchiudere le palpebre per 1 o 2 minuti,
- seguire con lo sguardo il perimetro del soffitto,
- rivolgere lo sguardo ad oggetti lontani oltre 6 metri.
Per approfondimenti:
Piano di emergenza
Ecco di seguito l'insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa nel Dipartimento. Si prega di prendere visione del documento periodicamente al fine di conoscere eventuali aggiornamenti significativi del piano e del personale incaricato.
Procedure relative ai singoli spazi
- Docenti ed Esercitatori:
- Via Opera Pia 11
- Via Opera Pia 11A
Norme per la sicurezza dei laboratori
All'interno dei laboratori vigono le seguenti regole finalizzate alla prevenzione di possibili incidenti:
- è vietato conservare e assumere cibi o bevande;
- nell’utilizzo di apparecchiature e materiali vanno sempre osservate le norme previste al fine della protezione collettiva e individuale;
- i dispositivi di protezione messi a disposizione devono essere utilizzati correttamente e conservati accuratamente evitando di manometterli o rimuoverli;
- non vanno eseguite modifiche non autorizzate all’impianto elettrico compresi collegamenti provvisori con prolunghe, “ciabatte”, ecc...;
- nel caso di interventi autorizzati sulle apparecchiature elettriche accertarsi che queste siano sconnesse dalla rete.
ATTENZIONE!
Diversi laboratori di Dipartimento sono dotati di gruppi di comtinuità (UPS). In questi casi non è sufficiente aprire l'interruttore generale per togliere alimentazione alle prese. Le linee sotto UPS sono indicate da apposita segnaletica.
Alcune attività svolte nei laboratori del Dipartimento comportano rischi specifici:
Le norme per la protezione collettiva e individuale sono indicate dai responsabili e devono essere note a tutti coloro che accedono ai suddetti laboratori.
Norme specifiche per i laboratori del dipartimento
Di seguito in allegato sono consultabili le informazioni specifiche per la sicurezza nel laboratorio Chimico, nella Sala Montaggi e nella Camera Sterile.
Comportamenti in caso di emergenza
In caso di emergenza o di allarme si deve:
- mantenere la calma, perché di solito il panico può creare più danno;
- attenersi alle disposizioni impartite dagli addetti ed alle eventuali norme previste per la specifica situazione;
- dirigersi in modo ordinato all'esterno dell'edificio e nel luogo sicuro più vicino, seguendo la via più breve indicata dalla apposita segnaletica, chiudendo le porte tagliafuoco;
- in caso di incendio non usare gli ascensori;
- se i corridoi e le scale sono completamente invase dal fumo, rimanere nella stanza (porte ben chiuse e fessure ben tappate possono proteggere per molto tempo) e segnalare la propria presenza con ogni mezzo;
- aiutare i colleghi in difficoltà e, qualora la situazione lo permetta, prima di allontanarsi e comunque nel più breve tempo possibile, riporre in luogo sicuro eventuali sostanze pericolose, al fine di minimizzare le conseguenze dell'incidente; non effettuare alcuna altra manovra per la quale l'operatore, in particolare lo studente, non abbia ricevuto adeguate istruzioni.
Protezione Antincendio
In ogni laboratorio sono previste specifiche norme di comportamento in caso di incendio. Tali norme sono indicate dai responsabili e devono essere note a tutti coloro che accedono al laboratorio stesso.
In generale prima di ogni altro intervento si deve possibilmente togliere tensione all’impianto elettrico ed allontanare eventuali materiali altamente infiammabili e/o bombole di gas compresso presenti nel locale.
In ogni caso per la protezione dall’incendio sono presenti le seguenti attrezzature indicate sulle piante affisse ad ogni piano.
Non vanno assolutamente utilizzati sulle apparecchiature elettriche sotto tensione.
La manichetta deve essere completamente estratta dalla nicchia prima di aprire il rubinetto.
Il getto d’acqua va indirizzato alla base delle fiamme.
La segnaletica (di colore verde) indica la via da percorrere. Non devono mai essere utilizzati ascensori o montacarichi.
Primo Soccorso
Norme di pronto intervento in caso di trauma:
- In caso di traumatismo evitare di rimuovere l'infortunato (salvo il caso che l'infortunato si trovi in un ambiente inquinato o pericoloso): se oltre alle lesioni esterne vi fossero lesioni interne le sue condizioni potrebbero essere aggravate da spostamenti inopportuni;
- chiamare immediatamente un'autoambulanza per trasportare l'infortunato in ospedale e nell'attesa tenerlo disteso e moderatamente al caldo;
- non somministrare bevande di nessun genere.
Norme di pronto intervento in caso di folgorazione:
- In caso di folgorazione interrompere l'alimentazione elettrica prima di tentare di soccorrere l'infortunato;
- se ciò non fosse possibile, prima di intervenire, calzare guanti o, alla peggio indumenti o stracci asciutti ed isolarsi da terra con stuoie, stracci ecc.;
- se l'infortunato può bere possono essergli somministrati liquidi eventualmente con sostanze stimolanti;
- se necessario praticare la respirazione artificiale;
- se si nota sangue in bocca o al naso, limitarsi a spostare il ferito su un fianco, astenendosi da qualsiasi altro intervento;
- chiamare immediatamente un medico e/o un'autoambulanza per trasportare l'infortunato in ospedale e nell'attesa tenerlo disteso e moderatamente al caldo.
Norme di pronto intervento in caso di contaminazione con sostanze chimiche:
- decontaminare la cute eventualmente esposta con acqua corrente, docce, lavaggi oculari, ecc...;
- consultare le misure di primo soccorso nella >scheda di sicurezza relativa alla sostanza contaminante (armadio reagentario);
- non disperdere le sostanze contaminanti nell'ambiente;
- rimuovere la contaminazione dalle superfici con appositi materiali assorbenti indossando guanti compatibili con la sostanza chimica in questione;
- avvisare immediatamente il personale della presenza di eventuali odori sgradevoli o di altre situazioni anomale nei laboratori.